(20 maggio 2008) - Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha stabilito le modalità per l’accesso alla riserva nazionale 2008 dei titoli della Pac, con il Decreto ministeriale n. 3529 del 31/3/2008. Le fattispecie prese in onsiderazione per l’anno 2008 si riferiscono a situazioni nuove che si sono venute a creare proprio nell’ultimo anno, mentre gli agricoltori che non hanno fatto richiesta alla riserva negli anni precedenti, per dimenticanza o per difetto di informazione, non potranno presentare la domanda né questo anno né in futuro. Gli agricoltori interessatisono potenzialmente quelli del settore dell’ortofrutta ma, in pratica, riguarderà soltanto gli agrumicoltori, poiché la riforma di tale settore è stata approvata nel 2007 con il DM N. 3635 del 21 dicembre 2007, ma “è entrata” nel disaccoppiamento nel 2008; pertanto, vi è una sola fattispecie: l’acquisto o l’affitto, entro il 1° novembre 2007, per almeno cinque anni di una superficie agrumicola, purché già coltivata ad agrumi nel 2006. Peraltro, l’agricoltore che rientra nelle fattispecie di cui agli articoli n. 1; 2; 5; 6 deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile. All’agricoltore che rientra in questa fattispecie viene consentito di accedere alla riserva nazionale e ricevere i “titoli agrumi” pari alla superficie acquistata o presa in affitto. Gli agricoltori che possiedono i requisiti per l’accesso alla riserva nazionale dovranno presentare una domanda di ammissione al regime di pagamento unico e una domanda di assegnazione dalla riserva nazionale, entro il 15 maggio 2008 all’Agea, anche tramite i Caa. Gli agricoltori ammessi alla riserva nazionale riceveranno da Agea un’assegnazione di titoli da riserva entro il 30 novembre 2008. I titoli assegnati dalla riserva nazionale sono gratuiti. Con il Decreto Ministeriale in parola vengono, pertanto, contemplate quattro fattispecie di agricoltori che hanno l’opportunità di accedere alla riserva nazionale dei titoli della PAC per l’anno 2008:
1. Nuovi agricoltori, ossia gli agricoltori che hanno iniziato l’attività agricola dopo il 31 dicembre 2002 o nel 2002, ma senza aver ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno (Regolamento (CE) n. 1782/2003, art. 42, par. 3); (art. 1 del DM in parola) Per quanto riguarda la definizione di “agricoltore che ha iniziato l’attività agricola”, con riferimento al Regolamento (CE) n. 795/2004, art. 2, lett. k), si intende una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola, nei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività agricola. Con riferimento ai criteri per l’assegnazione dei titoli da riserva, l’agricoltore può ricevere, dalla riserva nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 795/2004, art. 6, un numero di titoli non superiore al numero di ettari che l’agricoltore detiene nel 2008. Il titolo di possesso dei terrenideve essere quello relativo ai titoli di proprietà o di affitto, per almeno 5 anni, di una superficie coltivata ad agrumi nel 2006. La data del possesso dei terreni è stata stabilita in un solo giorno: il 9 giugno 2008, così come stabilito dal Mipaaf, con Decreto Ministeriale n. 3463 del 28 marzo 2008, utilizzando la possibilità prevista dal il Regolamento (CE) n. 146/2008, la regola dei 10 mesi è stata eliminata e sostituita con una norma che prevede la disponibilità delle superfici ammissibili ridotta ad un solo giorno.
2. Agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, ossia gli agricoltori che possiedono superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, connessi ad una forma di intervento pubblico (quali gli interventi comunitari, nazionali, regionali o di altri enti pubblici) che hanno determinato un aumento di superficie ammissibile. Per accedere alla riserva nazionale, il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all’agricoltore l’utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento, e tali programmi di ristrutturazioni e/o sviluppo non devono essere stati indicati dall’agricoltore medesimo quali causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento. Il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve, però, essersi concluso dopo il 30 aprile 2007; (art. 2 del DM in parola)
3. Agricoltori che hanno acquisito superfici agrumicole, ossia agricoltori che, entro il 1° novembre 2007, abbiano acquistato (o affittato per almeno cinque anni) una superficie coltivata nel 2006 ad agrumi. La superficie deve essere specializzata ad agrumi o a coltura consociata, ma con almeno il 25% di agrumi; (art. 5 del DM in parola)
4. Agricoltori che si trovano in una situazione particolare, ma limitatamente a due casi particolari: agricoltori che hanno acquistato terreni entro il 15 maggio 2004, e che erano stati dati in affitto nel corso del periodo di riferimento, ossia agricoltori che, tra il periodo di riferimento 2000-2002 e il 15 maggio 2004, abbiano acquistato un’azienda o parte di un’azienda, il cui terreno era stato dato in affitto nel corso del periodo di riferimento. E’ consentito richiedere, in tal caso, titoli solo in relazione a superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2007; (art. 6 del DM in parola) agricoltori che hanno risolto un caso di contenzioso, ossia agricoltori che si vedano attribuire i titoli o l’aumento dei titoli, in forza di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria. (art. 7 del DM in parola) Altre fattispecie sono costituite da: Richiesta di allineamento alle medie regionali (Art. 3 del DM in parola); Richiesta di aumento dei titoli assegnati (Art. 4 del DM in parola). http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/Sett_agrumi_titoli_PAC_2008.htm