(16 luglio 2008) - Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 4 aprile 2008, il decreto 23 giugno 2008 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale da venti sciroccali verificatesi nelle province di Messina Palermo, Siracusa e Trapani. Con questo decreto il ministero accoglie la richiesta di declaratoria della Regione Siciliana relativamente ai territori dei Comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Collegano, Ficarazzi, Lascari, Marineo, Misilimeri, Palermo, Santa Flavia, Termini Imprese, Travia, Villabate, Villafrati, della Provincia di Palermo, limitatamente alla produzione di mandarino, colpite da venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 27 giugno 2007. Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofone, Lentini, Palazzolo Acreide, della Provincia di Siracusa, limitatamente alle produzioni agrumicole ed olivicole, colpite da venti sciroccali dal 23 giugno 2007 al 26 giugno 2007. Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, della Provincia di Trapani, limitatamente alle produzioni olivicole, colpite da venti sciroccali dal 18 giugno 2007 al 26 giugno 2007, (Provvidenze art. 5, comma 2, lett. a), b), c), decreto legislativo n. 102/2004). Le aziende agricole danneggiate possono usufruire dei seguenti interventi articolati e specifici per territorio: contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate; 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola; proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di ordinario effettuate dalle imprese. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi etc. (art. 7 ) L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche. Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate.