(28 aprile 2008) - Il ministero delle Politiche agricole ha emanato una circolare per fornire agli operatori interessati chiarimenti a proposito del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217 che ha abrogato la legge n. 748/1984 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (regolamento (Ce) n.2003/2003). Il provvedimento, disciplinando la materia, ha introdotto nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità dei fertilizzanti, quali l’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e al “Registro dei fertilizzanti”, quest’ultimo limitato ai prodotti nazionali. Ha inoltre imposto la conservazione delle registrazioni sull’origine dei fertilizzanti. Con una precedente nota erano stati forniti chiarimenti sull’applicazione del decreto ed ora tenuto conto dell’esperienza maturata nel periodo di prima applicazione delle norme, si è reso necessario apportare modificazioni e aggiornamenti alle disposizioni già impartite. La circolare in particolare affronta alcune tra le principali novità contenute nella disciplina in vigore dal 5 luglio 2006: le procedure d’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e al “Registro dei fertilizzanti”, la tracciabilità sull’origine dei fertilizzanti e l’elenco dei laboratori competenti. In particolare per quanto riguarda l’iscrizione ai registri, tenuti presso la Direzione generale del ministero delle Politiche agricole, questa deve avvenire prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato. Le domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l’apposita modulistica prevista negli allegati 13 e 14 del decreto legislativo n. 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web del ministero. Per quanto riguarda la tracciabilità, l’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce che i fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilità dei concimi Ce e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni sull’origine dei concimi. Queste devono essere messe a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l’immissione sul mercato.