(7 agosto 2008) - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Politiche agricole che modifica il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valle d'Aosta” o “Vallee d'Aoste”. «I soggetti che intenderanno porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2008, i vini “Valle d'Aosta” o “Vallee d'Aoste” provenienti da vigneti non ancora iscritti ma avanti base ampelografica (varietà del vitigno, ndr) conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare – si legge nel testo del decreto – sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi vitati ai fini della loro iscrizione all'apposito albo.» Nel disciplinare, si precisa la denominazione di origine controllate “Valle d'Aosta” o “Valle d'Aoste” deve essere accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Muller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Mayolet, Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin, Nebbiolo, Petit rouge, Premetta, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewurztraminer, Gamaret, Vuillermin.