Home Informazione Eventi & Sagre Multimedia Scaffale  
   
MARCHI  

Il limoncello di Amalfi passa l’esame europeo per l’Igp

 

Pubblicato in Gazzetta il Regolamento con il disciplinare di produzione

 
   

BRUXELLES (18 febbraio 2008) - Dopo la pizza anche il Limoncello di Amalfi passa l’esame Europeo. Infatti, il 13 febbraio nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 39 è stato pubblicato il Regolamento Ce n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche protette delle bevande spiritose, che riconosce nell’allegato III il “Liquore di limone della Costa d’Amalfi Igp”. A dichiararlo è stato un comunicato dei rappresentanti delle associazioni confederate alla Nuova Italia. «Un plauso va al Consorzio di tutela – si legge nella nota – che ha saputo preservare una produzione artigianale, legata alle

Limoncello
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tradizioni del territorio, in un momento cosi delicato per l’immagine della nostra regione e delle sue produzioni di eccellenza. Questo tipo d’indicazione di marchio, lega una produzione tipica al territorio di produzione, in questo caso una bevanda spiritosa con una determinata qualità con la rinomanza». La produzione di liquore Igp avverrà nei tredici Comuni della Costiera amalfitana, con l’utilizzo esclusivo dei limoni “Sfusato amalfitano” e con un procedimento rigorosamente artigianale, così come previsto dall’apposita scheda tecnica allegata al Regolamento, e sarà controllato mediante verifica e rispetto dei requisiti da un Organismo di controllo incaricato dallo Stato.

Il limoncello di Amalfi

Il liquore di limone Costa d’Amalfi è ottenuto esclusivamente con limoni ascrivibili all’Igp e riferibili alla cultivar “Sfusato” avente le caratteristiche afferibili all’ecotipo amalfitano. Ecco le caratteristiche del nuovo riconoscimento:

Zucchero La concentrazione di zucchero, espressa come zucchero invertito, deve essere non inferiore al 28,5% e non superiore al 35% in peso sul prodotto finito.
Grado alcolimetrico Deve essere non inferiore a 30° e non superiore a 35° in volume.
Acidità È espressa come acido tartarico e non deve essere superiore a 0,05%.
Torbidità Va espressa come silice, non potrà superare il valore di 100 ppm (parti per milione).
Spettro ultravioletto Andrà opportunamente diluito, presenta l’andamento tipico dell’infuso alcolico delle bucce di “Limone Costa d’Amalfi” Igp: caratterizzato dalla presenza di massimi di assorbanza in prossimità delle lunghezze d’onda comprese tra 270 e 330 nm e da un andamento sostanzialmente stabile, con lunghezze d’onda comprese tra 250 e 280 nm.
Componente aromatica Il prodotto presenta l’aroma caratteristico del limone Igp. “Costa d’Amalfi”.
Additivazione Non è ammessa con altri distillati.
Territorio I Comuni interessati alla produzione sono Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
Metodiche di lavorazione Gli ingredienti per la produzione dell’Igp “Liquore di Limone di Costa d’Amalfi” devono essere i seguenti, da utilizzare nelle seguenti quantità proporzionali al fine di ottenere un litro esatto di prodotto finale “Liquore di Limone Costa d’Amalfi” Igp:
- bucce, ossia il flavedo, ovvero la parte esterna pigmentata del frutto di “Limone Costa d’Amalfi” (Igp) per le cui caratteristiche si rimanda all’apposito disciplinare di produzione, in quantità non inferiore a 22 g, ricavate da almeno 400 g di frutti. La presenza di albedo non deve essere superiore al 5%, in peso, sul totale bucce;
- zucchero semolato raffinato industriale, ossia saccarosio, in quantità comprese tra 285 e 350 g;
- acqua potabile microbiologicamente pura, in quantità variabile, tale da far sì che sia rispettata la gradazione finale del prodotto, espressa in alcool, indicata nel successivo art. 6;
- alcool puro per uso alimentare di gradazione minima pari a 96 gradi in volume, classificato secondo la normativa vigente;in quantità compresa tra 300 e 350 cl, in funzione della gradazione finale del prodotto, espressa in alcol, indicata nel successivo art. 6. È vietata l’addizione di altri ingredienti, e quindi di qualsiasi altra sostanza, anche di provenienza naturale, avente finalità conservanti, coloranti, aromizzanti o coadiuvanti di qualunque tipo.
Il sistema di trasformazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona ed è definito come di seguito: I frutti utilizzabili, direttamente raccolti dalle piante, devono:
- essere trasformati entro il tempo massimo di 48 ore dal momento della raccolta;
- essere conservati in ambienti puliti, freschi, al riparo dai raggi solari ed in condizioni tali da preservare l’assoluta integrità delle bucce;
- presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari come per legge.
 

 

 
terrà Testata dell'assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Regione Siciliana - Pubblicazione ex L r. 73/77 art. 4, c. L - Registrazione al tribunale di Palermo al numero 4 del 13/01/2005 - Iscrizione al registro degli operatori delle comunicazioni (Roc) al numero 12447. Testi e foto pubblicati potranno essere utilizzati previo consenso e citando la fonte.
Regione Siciliana