amministrazioni pubbliche.
La durata prevista del Piano di settore è di tre anni, anche se è prorogabile, in accordo con le Regioni, previa verifica degli obiettivi e delle azioni. Tuttavia il Piano del settore florovivaistico, sulla base dei nuovi indirizzi derivanti dalla riforma della Pac (gennaio 2009), può essere rivisto e adeguato anche prima della sua scadenza.
Le Regioni, inoltre, potranno adeguare i propri Piani di sviluppo rurale per facilitare la realizzazione delle azioni previste nel Piano florovivaistico. Mentre i programmi di ricerca e sperimentazione, finanziati ai diversi livelli, dovranno tener conto delle linee guida e degli indirizzi esplicitati nel Piano nazionale. Per quanto riguarda le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano, esse si dividono in “dirette”, disponibili in base al comma 1084, articolo 1 della legge 286/06 (Legge finanziaria 2007) e ulteriori risorse eventualmente attribuite; e “indirette”, attivabili anche nell’ambito di Fondi nazionali e comunitari.
Coerentemente con quanto previsto nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013, al fine di perseguire una strategia effettiva di filiera, le modalità e le procedure di sostegno finanziario saranno basate sui seguenti principi: attivazione di un processo di concertazione tra le Regioni interessate; sostegno dei progetti di filiera a dimensione regionale (le Regioni possono attivare più misure previste dal Regolamento Ce 1698/2005 e quindi non solo quelle dell’Asse 1, che appaiono quelle più direttamente interessate alla definizione del progetto stesso); individuazione delle coerenze, delle sinergie e complementarità con altre forme di intervento finanziate dalla programmazione nazionale (contratti di filiera) o da quella comunitaria 2000-2006 (progetti integrati territoriali) e dalla politica di coesione 2007-2013; e, infine, rispetto del principio della concorrenza tra gli operatori economici che operano sulle singole filiere.